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Condizioni di vendita

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Condizioni di vendita

1- FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2 – AUTORIZZAZIONI
Termetour Srl è autorizzata all’esercizio dell’attività di organizzazione e/o vendita di pacchetti turistici in virtù del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Pistoia in data 14.03.2001 n° 22806.

3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’ intende per:

  1. organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
  2. venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
  3. consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4 – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

  1. trasporto;
  2. alloggio;
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) … che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5 – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

  • estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
  • estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
  • modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
  • parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).

L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6 – PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma al cliente anche a mezzo sistema telematico.
I pacchetti di viaggio saranno effettuati solo con un numero minimo di 10 partecipanti, salvo diversa indicazione. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. La data della conferma definitiva del pacchetto verrà comunicata da parte di Termetour Srl in fase di prenotazione del viaggio e non potrà essere successiva alla data di pagamento del saldo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7 – PAGAMENTI

La misura dell’acconto del 30% del prezzo del pacchetto turistico deve essere versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere effettuato entro la data che verrà comunicata al Cliente contestualmente alla conferma definitiva del pacchetto.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte di Termetour Srl, la risoluzione di diritto.

8 – PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel programma ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi programmi successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del programma.

9 – MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto Programma o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10 – RECESSO DEL CONSUMATORE

Ai sensi del D.lgs 206/05 artt. 82 e ss. il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

  • aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene fino a 20 giorni prima della partenza, il 70% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni prima della partenza, il 100% dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Ai sensi del D.lgs 206/05 artt. 45 e ss. è altresì ammesso il recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto nei casi in cui quest’ultimo sia concluso al di fuori dei locali commerciali. In tali casi il recesso potrà essere esercitato previo invio, entro il termine indicato, di comunicazione di recesso a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno.

11 – MODIFICHE DELLA PRENOTAZIONE

Per ogni e qualsiasi richiesta di modifica alla prenotazione già accettata chiederemo Euro 25,00 per persona a copertura delle spese amministrative. La diminuzione del numero di persone e la modifica di data o di itinerario sono considerate come annullamento e sono quindi soggette alle penali indicate al paragrafo precedente. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazione già accettata non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

12 – MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

13 – SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
  2. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
  3. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
  4. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

14 – OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto i cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti di un documento valido e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

15 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nel materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità italiane.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

16 – REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

17 – LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

18 – OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

19 – RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

20 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

21 – FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’organizzatore:

  1. rimborso del prezzo versato;
  2. rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

22 – CONTROVERSIE

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta’ di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

23. ADR – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Per risolvere le liti di consumo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione alternativa (in inglese, Alternative Dispute Resolution – ADR) che hanno il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese.

Il provvedimento che introduce in Italia una nuova disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.

I vantaggi delle ADR consistono nella veloce ed efficace soluzione dei conflitti di consumo e nello snellimento del carico giudiziario dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere al giudice. Inoltre, si evita che i consumatori, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti.

Consumatori e imprese hanno così l’opportunità di risolvere eventuali controversie nazionali o transfrontaliere riguardo a contratti di vendita o prestazioni di servizi attraverso un reclamo (una procedura ADR) presso un organismo ADR sull’operato del quale vigila un’autorità competente.

L’Organismo ADR è un organismo pubblico o privato istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR. È iscritto in un apposito elenco (previsto dall’articolo 141-decies del Codice del consumo) tenuto dall’autorità di competenza.

ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
In ogni caso, ai sensi del D.lgs 206/05 artt. 45 e ss. è ammesso il recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto nei casi in cui quest’ultimo sia concluso al di fuori dei locali commerciali. In tali casi il recesso potrà essere esercitato previo invio, entro il termine indicato, di comunicazione di recesso a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) COMUNICAZIONI DI LEGGE

Ai sensi dell’ Art. 17 della legge 38/2006 si informa che la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A tal riguardo si informa che il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’D.Lgs 196/2003, è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, in conformità della normativa vigente, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In tali casi il conferimento dei dati è necessario ai fini di consentire l’espletamento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto. Tali dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, fatte salve le comunicazioni dovute ai fornitori dei servizi che compongono il pacchetto turistico acquistato (es. vettore; albergatore ecc.).
Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.n.196/03 contattando Termetour Srl., titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Termetour Srl., Via Garibaldi, 33, Montecatini Terme nella figura del suo Legale rappresentante pro tempore.

SCHEDA TECNICA

  • Catalogo elettronico valido dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
  • Cambi applicati: I tassi di cambio di riferimento, rispetto all’Euro, sui quali sono basati i prezzi, vengono aggiornati settimanalmente (Fonte: Banca d’Italia). L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massimo dell’80% delle quote del pacchetto.
  • Per il computo delle penali fare riferimento a quanto indicato in fase di prenotazione e riepilogato sui documenti di viaggio.
  • Organizzazione Tecnica: TERMETOUR SRL, Sede Legale: Via Garibaldi, 33, Montecatini Terme Sede Operativa: Via Garibaldi, 33, Montecatini Terme
  • Autorizzazione Provinciale N° 22806 del 14.03.2001
  • Polizze Assicurative con la compagnia SAI FONDIARIA SpA: Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggio polizza n. 704235585 01.
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